Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 91

Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

In vigore dal 1 lug 1931
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-91

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