Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 91
Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
In vigore dal 1 lug 1931
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, la pena è diminuita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-91