Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 89

Vizio parziale di mente

In vigore dal 1 lug 1931
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-89

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