Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 89
Vizio parziale di mente
In vigore dal 1 lug 1931
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-89