Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo I

Art. 88

Vizio totale di mente

In vigore dal 1 lug 1931
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-88

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