Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 60

Errore sulla persona dell'offeso

In vigore dal 1 lug 1931
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-60

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