Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 55

Eccesso colposo

In vigore dal 18 mag 2019
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli , si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell', la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all', primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-55

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