Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 55
62 / 987Eccesso colposo
In vigore dal 18 mag 2019
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli , si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell', la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all', primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-55