Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 64
Aumento di pena nei caso di una sola circostanza aggravante
In vigore dal 1 lug 1931
(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-64