Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 68
Limiti al concorso di circostanze
In vigore dal 1 lug 1931
Salvo quanto è disposto nell', quando una circostanza aggravante comprende in sè un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sè un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.
Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-68