Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 67
Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti
In vigore dal 5 ott 1944
Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte;
2° a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.
Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell', la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-67