Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 65

Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

In vigore dal 5 ott 1944
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-65

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