Art. 64 · Aumento di pena nei caso di una sola circostanza aggravante
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 64

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Aumento di pena nei caso di una sola circostanza aggravante

In vigore dal 1 lug 1931
(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante) Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.
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