Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 76
Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte
In vigore dal 1 lug 1931
Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell' si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.
Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.
Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-76