Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 1

Art. 660

Molestia o disturbo alle persone

In vigore dal 30 dic 2022
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-660

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