Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 656
Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-656