Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 1

Art. 652

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

In vigore dal 6 feb 2016
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-652

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