Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 654
Grida e manifestazioni sediziose
In vigore dal 25 feb 2026
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell' ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "All'articolo 654, primo comma, del codice penale, le parole «da euro 103 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2400»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-654