Art. 654 · Grida e manifestazioni sediziose
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 1

Art. 654

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Grida e manifestazioni sediziose

In vigore dal 25 feb 2026
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell' ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "All'articolo 654, primo comma, del codice penale, le parole «da euro 103 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2400»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-654