Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 651
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-651