Art. 651 · Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 1

Art. 651

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Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
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