Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 1

Art. 658

Procurato allarme presso l'Autorità

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-658

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo