Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 658
904 / 987Procurato allarme presso l'Autorità
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-658