Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 1
Art. 660
906 / 987Molestia o disturbo alle persone
In vigore dal 30 dic 2022
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-660