Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 2
Art. 664
Distruzione o deterioramento di affissioni
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-664