Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. I›§ 3
Art. 666
Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 22/4/1970, n. 102), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la licenza del Questore".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-666