Art. 664 · Distruzione o deterioramento di affissioni
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. I§ 2

Art. 664

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Distruzione o deterioramento di affissioni

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-664