Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 105
Professionalità nel reato
In vigore dal 1 lug 1931
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell', debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-105