Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 108
Tendenza a delinquere
In vigore dal 1 lug 1931
È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sè e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell', riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-108