Art. 105 · Professionalità nel reato
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo II

Art. 105

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Professionalità nel reato

In vigore dal 1 lug 1931
Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell', debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
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