Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 1

Art. 682

Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato

In vigore dal 16 ott 2013
Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila. Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-682

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