Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 2

Art. 687

Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita

In vigore dal 15 dic 1981
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Note all'articolo

  • La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-687

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