Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 2

Art. 691

Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-691

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo