Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 2
Art. 690
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-690