Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 1
Art. 685
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
In vigore dal 15 dic 1981
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-685