Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 1

Art. 685

Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

In vigore dal 15 dic 1981
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-685

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