Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 1
Art. 684
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
In vigore dal 15 dic 1981
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-684