Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 681
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-681