Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. II§ 1

Art. 676

Rovina di edifici o di altre costruzioni

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-676

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo