Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. II›§ 1
Art. 676
924 / 987Rovina di edifici o di altre costruzioni
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-676