Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. II§ 1

Art. 677

Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

In vigore dal 15 gen 2000
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire tremila.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-677

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