Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. II›§ 2
Art. 678
Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-678