Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 1
Art. 683
Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere
In vigore dal 15 dic 1981
Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell', anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-683