Art. 683 · Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 1

Art. 683

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Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

In vigore dal 15 dic 1981
Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell', anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-683