Art. 690 · Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 2

Art. 690

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Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.
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