Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 2
Art. 691
941 / 987Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-691