Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 1
Art. 682
932 / 987Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato
In vigore dal 16 ott 2013
Chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-682