Codice Penale › Libro PRIMO › Titolo SECONDO › Capo II
Art. 24 Multa
In vigore dal 8 ago 2009 Copia link Testo vigente Testo annotatoLa pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, nè superiore a euro 50.000.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.
Storico versioni· 5 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-24
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 15/12/1981 al 07/08/2009 · L. 15 luglio 2009, n. 94: ha disposto con l'art. 3, comma 60 la modifica dell'art. 24, commi 1 e 2. dal 08/08/1961 al 14/12/1981 · L. 24 novembre 1981, n. 689: ha disposto con l'art. 101, comma 1 la modifica dell'art. 24. dal 07/12/1947 al 07/08/1961 · 061U0603: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 24. dal 18/11/1945 al 06/12/1947 · 047U1250: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 24. dal 01/07/1931 al 17/11/1945 · 045U0679: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 24. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360