Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo II

Art. 23

Reclusione

In vigore dal 1 lug 1931
La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto. Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-23

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