Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo I

Art. 19

Pene accessorie: specie

In vigore dal 7 feb 2014
Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Note all'articolo

  • La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-19

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