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Art. 20
Pene principali e accessorie
In vigore dal 1 lug 1931
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-20