Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 25
Arresto
In vigore dal 1 lug 1931
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-25