Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 28
Interdizione dai pubblici uffici
In vigore dal 21 lug 1968
L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.
L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
1° del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;
3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
4° dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5° degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
6° di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7° della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, nè superiore a cinque.
La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 13 gennaio 1966 n. 3, (in G.U. 1ª s.s. 15/01/1966, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti.
- La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-28